ROMA 25/2/2005. Approvato in Consiglio dei Ministri il Regolamento attuativo della legge Stanca (legge n. 4 del 9 gennaio 2004) che disciplina l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
Nel Regolamento sono definiti i criteri e i principi operativi ed organizzativi generali per l'accessibilità; le modalità con cui i soggetti aventi titolo possono richiedere la valutazione del proprio livello di accessibilità, nonché gli eventuali costi a loro carico; il logo che identifica il possesso del requisito dell'accessibilità; le modalità con cui viene verificato il permanere o meno dello stesso requisito; i controlli esercitabili sui soggetti pubblici e privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e le applicazioni informatiche.
Da evidenziare che il Regolamento, dopo la consultazione con le associazioni, ha acquisito anche i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata Stato-Regioni.
Dando attuazione alla Legge "Stanca", il provvedimento tra l'altro obbliga le Pubbliche amministrazioni, per i contratti di realizzazione o modifica dei loro siti Internet, ad adeguarli entro 12 mesi alle nuove norme sull'accessibilità, pena la nullità dei contratti.
Lucio Stanca, Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, ha detto: "il Regolamento varato oggi costituisce una tappa fondamentale nel percorso virtuoso intrapreso con l'approvazione della specifica legge, nel dicembre 2003, "Anno Europeo del Disabile'", e che si concluderà con la prossima emanazione delle 'Linee guida' con i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilità, in corso di predisposizione".
Le specifiche regole tecniche per disciplinare l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi saranno dettate con apposito decreto del Ministero per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per l'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sentiti la Conferenza unificata e il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (Cnipa).
La richiesta di valutazione dell'accessibilità dei siti e del materiale informatico può essere fatta, oltre che dalla pubblica amministrazione, anche dai privati (art. 4). Il Cnipa (art. 7) ha poteri ispettivi sui privati che il Regolamento indica puntualmente, mentre all'art. 8 si indicano le modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti pubblici. I controlli esercitabili sui soggetti pubblici sono descritti nell'articolo 9. Il Regolamento individua un dirigente responsabile dell'applicazione del regolamento nell'ambito di ciascuna amministrazione. Secondo quanto disposto dall'articolo 9, il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, anche avvalendosi del Cnipa, verifica previa apposita comunicazione all'amministrazione interessata i requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi offerti, dandone notizia al dirigente responsabile. In caso di riscontro di anomalie, viene chiesta all'amministrazione di predisporre un apposito e dettagliato piano di adeguamento.
Il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie dovrà riferire al Parlamento, con cadenza annuale, sugli esiti delle verifiche.